ORDINANZA N. 440
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 3, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia) promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1982 dal Tribunale di Forlì, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, secondo comma, n. 3 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, nella parte in cui, ai fini dell'applicabilità dell'amnistia, esclude dal computo dei precedenti ostativi solo i reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie ed impone invece di tener conto dei reati che, sebbene commessi nel periodo di operatività di precedenti decreti di clemenza, siano estinti o estinguibili esclusivamente in applicazione del provvedimento di cui al predetto d.P.R. n. 744 del 1981;
Considerato che rientra nei poteri discrezionali del legislatore in tema di amnistia (cfr. sent. n. 141 del 1984) limitare l'applicabilità del beneficio in relazione anche al numero e alla specie dei reati in precedenza commessi ed estinguibili con lo stesso provvedimento; mentre é all'evidenza diversa la situazione di chi abbia commesso reati estinguibili con provvedimenti precedenti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 3, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI