Ordinanza n.440 del 1987

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ORDINANZA N. 440

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 3, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 (Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia) promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1982 dal Tribunale di Forlì, iscritta al n. 275 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, secondo comma, n. 3 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, nella parte in cui, ai fini dell'applicabilità dell'amnistia, esclude dal computo dei precedenti ostativi solo i reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie ed impone invece di tener conto dei reati che, sebbene commessi nel periodo di operatività di precedenti decreti di clemenza, siano estinti o estinguibili esclusivamente in applicazione del provvedimento di cui al predetto d.P.R. n. 744 del 1981;

Considerato che rientra nei poteri discrezionali del legislatore in tema di amnistia (cfr. sent. n. 141 del 1984) limitare l'applicabilità del beneficio in relazione anche al numero e alla specie dei reati in precedenza commessi ed estinguibili con lo stesso provvedimento; mentre é all'evidenza diversa la situazione di chi abbia commesso reati estinguibili con provvedimenti precedenti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, n. 3, del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI